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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 211)
Approvazione dei profili professionali delle attività artigiane

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 22 ottobre 1991, n. 46.

1.4. PROFILO PROFESSIONALE DELLO SPAZZACAMINO 3)

  • a)  CAMPO PROFESSIONALE:
    Pulizia degli impianti di combustione soggetti per legge a tale operazione (camini, raccordi e focolari), attenendosi a quanto previsto dai regolamenti locali e pulizia degli impianti di combustione, nonché di impianti di areazione e di disareazione e di raccordi esenti dall'obbligo di pulitura;
    controllo dei camini e degli impianti di combustione, da eseguirsi durante le operazioni di pulizia e durante le ispezioni, al fine di accertarne la conformità alle norme di sicurezza ed eventuale invito scritto al proprietario dell'edificio affinchè provveda ad eliminare i difetti riscontrati;
    collaudo di camini, nuovi e ristrutturati, al fine di accertarne la conformità alle norme di sicurezza;
    servizio di consulenza per quanto concerne le problematiche tecniche connesse agli impianti di riscaldamento;
    partecipazione ad ispezioni effettuate allo scopo di prevenire gli incendi;
    collaborazione allo spegnimento di incendi su ordinanza dell'autorità competente;
    collaborazione alla protezione dell'aria dall'inquinamento;
    controllo dei gas di combustione e controllo del deposito dei combustibili;
    smaltimento del neutralizzatore e della condensa delle caldaie ad altra condensazione;
    lavaggio e pulizia della caldaia;
    apertura e chiusura della rampa gas per la pulizia della caldaia e controllo della tenuta stagna;
    risanamento del camino tramite la fresatura e lo sfangamento.
  • b)  TECNICHE PROFESSIONALI
    Allestimento degli attrezzi ed utensili del mestiere; consulenza; accesso al tetto; accesso al camino; impiego della corda di sicurezza; estrazione e polverizzazione della fuliggine; fresatura; sfangamento di camini, di raccordi e di focolari; asportazione della fuliggine dal fondo del camino; misurazione, controlli e valutazione dei dati di misurazione.
  • c)  CONOSCENZE PROFESSIONALI
    accertamento dei difetti atti a provocare incendi ed individuazione delle cause di fenomeni fumogeni e della formazione di catrame nei camini, raccordi e focolari;
    controllo di camini e impianti di combustione in edifici vecchi, nuovi e ristrutturati;
    consoscenze delle norme e esecuzione del controllo dei gas di scarico e controllo del deposito dei combustibili;
    esecuzione ed interpretazione di schizzi e progetti di costruzione;
    registrazione degli interventi e dei difetti riscontrati ai sensi delle norme di legge;
    costruzione di camini, raccordi e focolari, nonché costruzione delle parti di fabbricato connesse agli stessi;
    consocenza delle norme di sicurezza in edilizia e delle norme di prevenzione incendi, tecniche e direttive inerenti gli impianti di combustione di tutti i tipi e le parti di fabbricato connesse agli stessi;
    termodinamica e tecniche di riscaldamento con particolare riferimento alle fonti termiche, ai combustibili, alla combustione, allo sfruttamento del calore negli impianti di combustione;
    fumo, gas di scarico, formazione di fuliggine, fenomeni della distillazione e diluizione, tiraggio dei camini, condizioni fluidodinamiche degli impianti di combustione e ventilazione;
    cognizioni sullo smaltimento delle condense;
    disposizioni di legge regolanti la prevenzione incendi, con particolare riferimento alla pulizia obbligatoria dei camini, ai comprensori di competenza dei singoli spazzacamini, agli obblighi professionali dello spazzacamino, ai regolamenti ed alle tariffe;
    organizzazione antincendio e servizio antincendio;
    calcolo tecnico-professionale;
    disposizioni riguardanti la tutela dell'ambiente, nonché la prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza sul lavoro.
3)

Il punto 1.4 è stato così sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 27 febbraio 1996, n. 12.

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