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In vigore al: 11/09/2012

a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III 1)
Statuto dell'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo per il gruppo linguistico tedesco

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1)

Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.

Art. 5 (Consiglio direttivo)

(1) Il consiglio direttivo delibera l'attività dell'istituto e prende le necessarie decisioni per la sua amministrazione e per l'assunzione del personale in conformità alle leggi vigenti.

(2) In particolare esercita le seguenti attribuzioni;

  • a)  elegge il presidente a maggioranza assoluta dei voti;
  • b)  approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti lo statuto e le sue modifiche;
  • c)  conferisce l' incarico di direttore a maggioranza assoluta dei suoi membri in accordo con la Giunta provinciale, con il Ministero della Pubblica Istruzione e con l'accordo della persona in questione;
  • d)  delibera il piano annuale delle attività dell' istituto, con l'indicazione delle relative spese e autorizza il presidente ad adottare tutti i necessari provvedimenti per l'attuazione dei programmi stabiliti;
  • e)  delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  • f)  delibera l' istituzione di commissioni e di gruppi di lavoro e designa i responsabili degli stessi;
  • g)  stabilisce i criteri generali per l' attribuzione di incarichi ed autorizza il presidente a stipulare contratti e convenzioni;
  • h)  chiede al Ministero della Pubblica Istruzione il comando di docenti delle università, di direttori e insegnanti delle scuole statali. Formula proposte per il relativo concorso ai sensi dell' articolo 28, 2° e 3° comma, del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89;
  • i)  dà il benestare per la scelta e l' assegnazione del personale messo a disposizione o comandato dall'Amministrazione provinciale per l'istituto pedagogico;
  • j)  può richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione, tramite l' Intendenza Scolastica, la collaborazione del personale ispettivo delle scuole di tutti i gradi;
  • k)  delibera il regolamento interno e determina i criteri per l' impiego del personale e per la gestione e l'amministrazione dell'istituto pedagogico;
  • l)  entro i limiti fissati dalla Giunta provinciale stabilisce i gettoni di presenza e le eventuali indennità;
  • m)  d' intesa con la Giunta provinciale fissa un'adeguata indennità per prestazioni aggiuntive qualificate e in relazione als rispettivo impegno di lavoro;
  • n)  delibera i servizi che l' istituto pedagogico può offrire anche fuori sede;
  • o)  stabilisce la dotazione del fondo, che il responsabile del servizio economale - in seguito denominato economo - è autorizzato a spendere per spese minute d' ufficio e acquisti minimi;
  • p)  esamina i risultati delle attività svolte sulla base delle relazioni del presidente, del direttore, dei collaboratori dei servizi e dei responsabili delle commissioni;
  • q)  delibera ogni ulteriore provvedimento necessario al funzionamento dell' istituto pedagogico,
  • r)  delibera la gestione delle infrastrutture, compreso il servizio mensa e il servizio alloggi. 3)

(3) Alle sedute del consiglio direttivo partecipa il direttore senza diritto di voto. Il presidente può anche invitare altri esperti ossia relatori.

(4) I membri del consiglio direttivo assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive vengono proposti alla Giunta provinciale per la sostituzione.

3)

La lettera r) è stata aggiunta con D.P.G.P. 21 ottobre 1997, n. 3/16.1/17.1./18.1.

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