(1) L'Ufficio provinciale famiglia e gioventù insieme al provvedimento di affidamento familiare, da presentarsi all'autorità giudiziaria per il visto di esecutorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, deve trasmettere la relazione dell'assistente sociale competente attestante l'intervenuto consenso dei genitori o dell'esercente la potestà sul minore, nonché il parere di quest'ultimo nei casi in cui sia stato sentito.
(2) I provvedimenti di affidamento a tempo limitato, di collocamento per motivi scolastici o estivo, ai sensi degli articoli 2, 3 e 15 della L.P. 21 dicembre 1987, n. 33, non sono assoggettati al visto di esecutorietà dell'autorità giudiziaria.
(3) L'assistente sociale competente, qualora riscontri, nella situazione di un minore in affidamento familiare, gli estremi di una possibile situazione di abbandono da parte dei genitori o legali rappresentanti che hanno espresso il consenso all'affidamento, predispone una relazione da trasmettersi all'autorità giudiziaria competente, tramite il direttore dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù.