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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 8 (Ristoranti)

(1) I ristoranti sono esercizi aperti al pubblico per le sole fasce orarie localmente usuali per la consumazione dei pasti, con sale arredate con gusto e in modo confortevole con tavoli separati, dotati di impianti di illuminazione, riscaldamento e rinnovazione dell'aria moderni e razionali, cucina diretta da uno chef coadiuvato dal personale necessario, carta da menù specializzata in un genere di cucina ovvero comprendente piatti di cucina nazionale, internazionale e locale, carta dei vini specializzata in prodotti di una stessa zona d'origine o comprendenti vini italiani, esteri e locali, e con personale di sala sufficiente per offrire comunque un decoroso servizio.

(2) Nei ristoranti spetta al gestore stabilire, se la somministrazione delle bevande avviene anche indipendentemente dalla somministrazione dei pasti. 6)

6)
L'art. 8, comma 2, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2011, n. 45.