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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 27 Disposizioni transitorie

(1) I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 26 febbraio 2014 alle presenti disposizioni. 55)

55)
L'art. 27 dell'Allegato A, Titolo IV, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37 e successivamente sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 25 maggio 1999, n. 26, dall'art. 2 del D.P.P. 21 febbraio 2002, n. 5, dall'art. 2 del D.P.P. 17 settembre 2004, n. 31, dall'art. 2 del D.P.P. 13 ottobre 2006, n. 55, dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 16 dicembre 2008, n. 73, dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 25 giugno 2009, n. 31, dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 14 ottobre 2009, n. 46, dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 12, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 11.