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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 26 Rifugi di capienza superiore a venticinque posti

26.1. Rifugi nuovi

Si applicano le stesse disposizioni relative agli alberghi di nuova costruzione (Titolo II, parte prima del presente allegato) con le seguenti eccezioni:

  1. poiché è impossibile l'accesso dei veicoli dei Vigili del Fuoco, devono essere disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata;
  2. la frequenza delle prove periodiche deve essere almeno annuale, esattamente come al punto 25, lettera b del presente allegato;
  3. per rifugi fino a 2 piani fuori terra è consentito che il numero delle uscite sia di una per ogni piano.

26.2. Rifugi esistenti

Si applicano le stesse disposizioni relative agli alberghi esistenti (Titolo II, parte seconda del presente allegato) con le seguenti eccezioni:

  1. non è necessario rispettare le caratteristiche costruttive di cui al punto 19 del presente allegato;
  2. per i rifugi fino a 2 piani fuori terra è consentito che il numero delle uscite sia di una per piano;
  3. la larghezza minima delle vie di esodo non può essere inferiore a cm 60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Larghezze pari o superiori a cm 90 vengono computate quanto un modulo per il calcolo del deflusso;
  4. le vie di esodo, ulteriori alla prima, possono essere costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti.Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme anti infortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiede, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);
  5. i dispositivi di illuminazione di sicurezza, e di allarme possono essere alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico ecc); è però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale;
  6. in assenza di fonti idriche o riserve adeguate è possibile rinunciare all'impianto idrico antincendio. Tuttavia deve essere installato almeno un estintore di capacità estinguente 13A - 89 BC in ragione di uno ogni 50 m² e comunque uno ogni piano;
  7. la frequenza delle prove periodiche deve essere almeno annuale, esattamente come al punto 25, lettera b di questo allegato. 54)
54)
L'art. 26 dell'Allegato A, Titolo IV, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37.
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