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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 21 Altre disposizioni

21.1. Disposizioni tecniche

Per le attività esistenti vanno, inoltre, rispettati i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente allegato, con le seguenti eccezioni:

Locali adibiti a depositi di materiale combustibile di superficie fino a 6 m² possono essere privi di ventilazione purché costituiscano compartimento antincendio a sé stante con caratteristiche almeno REI 60 e siano sorvegliati da impianti automatici di rivelazione d'incendio.

Locali adibiti a depositi di materiale combustibile di superficie fino a 50 m² possono essere ubicati anche nei piani riservati alle camere per ospiti, purché rispettino i requisiti strutturali ed impiantistici di cui al punto 8.1.2.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70° C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.48)

21.2. Disposizioni transitorie

Le aziende ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

  1. entro il 26 aprile 1997 per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
  2. entro il 26 febbraio 2014 per quanto riguarda l’adeguamento alle restanti prescrizioni, a condizione che il “piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi” corrisponda ai requisiti del modulo allegato e venga presentato entro il 31 dicembre 2012 alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile. A conclusione dei lavori di adeguamento, e, comunque, entro il 26 febbraio 2014, deve essere effettuato il collaudo antincendio. 49)

 

Allegato

 

48)
L'art. 21, comma 1, dell'Allegato A, Titolo II, Parte seconda, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37 e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 4 dicembre 2003, n. 56.
49)
L'art. 21, comma 2, dell'Allegato A, Titolo II, Parte seconda, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37 e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 maggio 1999, n. 26, dall'art. 1 del D.P.P. 21 febbraio 2002, n. 5, dall'art. 1 del D.P.P. 4 dicembre 2003, n. 56, dall'art. 1 del D.P.P. 17 settembre 2004, n. 31, dall'art. 1 del D.P.P. 13 ottobre 2006, n. 55, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2008, n. 73, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 25 giugno 2009, n. 31, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 ottobre 2009, n. 46, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 12, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 11.