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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 18 Ubicazione

Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto 20.5.

È consentito mantenere vani o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) che non hanno il requisito di spazio scoperto, a condizione che detti vani o camere siano realizzati con strutture di separazione (pareti, solai e porte tagliafuoco) con caratteristiche REI congruenti con la classe dei vani o camere interessati.

Il punto 5.3 deve essere rispettato per quanto possibile.

Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.45)

45)
L'art. 18 dell'Allegato A, Titolo II, Parte seconda, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37 e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 4 dicembre 2003, n. 56.