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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 37 (Licenze stagionali)

(1) Il rilascio della licenza di esercizio per uno o più periodi all'anno è disciplinato dalle stesse norme previste per le licenze d'esercizio con corso annuale. I periodi di validità delle licenze di esercizio sono annotate sulle licenze medesime, anche mediante l'indicazione di festività civili o religiose ricorrenti.