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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 24 (Procedure per ottenere il nullaosta)

(1) Il sindaco rilascia il nulla osta di cui all'articolo 10 della legge, dopo aver accertato, avvalendosi all'uopo dei servizi o corpi di polizia municipali o dell'ufficiale sanitario, l'osservanza delle direttive per l'igiene nelle colonie climatoterapiche e negli accampamenti estivi emanate dalla Giunta provinciale e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi sette e nove, per quanto riguarda gli insediamenti temporanei fissi. Negli accampamenti estivi i liquami possono essere smaltiti anche mediante l'utilizzo di latrine da campo di materiale idoneo con fosse profonde almeno m. 1,50, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente ricoperte con la terra dello scavo al termine del loro utilizzo.

(2) Contro il diniego del nullaosta è ammesso ricorso al Presidente della giunta provinciale ai sensi dell'articolo 51 della legge.