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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 21 (Rimesse di autoveicoli o vetture)

(1) La licenza di cui all'articolo 7, comma cinque, della legge non è richiesta per l'esercizio di rimesse di autoveicoli o vetture annesse ad esercizi ricettivi alberghieri od extralberghieri e riservate esclusivamente alla clientela ivi alloggiata e per l'esercizio di rimesse di autoveicoli o vetture senza fine di lucro.