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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 18 (Stabilimenti non soggetti a licenze)

(1) La licenza di cui all'articolo 7, comma cinque, della legge non è richiesta per l'esercizio di stabilimenti di bagni lacuali o fluviali e di piscine natatorie annessi ad esercizi ricettivi alberghieri od extralberghieri e riservati esclusivamente alla clientela ivi alloggiata, per i bagni e per le piscine non aperti al pubblico e per gli stabilimenti aventi esclusivamente scopo terapeutico. L'esercizio di questi ultimi è subordinato all'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive integrazioni e modificazioni.