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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 15 (Registro degli alloggiati)

(1)18)

(2) La notifica di cui all’articolo 44, comma 2, della legge deve essere effettuata entro ventiquattro ore dal momento dell’arrivo di ogni cliente, salvo che l’esercizio sia situato in località isolata, nel qual caso la notifica deve pervenire all’autorità di pubblica sicurezza il più presto possibile. 19)

(3) In caso di comitive organizzate, la notifica di cui all’articolo 44, comma 2, della legge deve essere eseguita per il solo capocomitiva e ad essa deve essere allegato un elenco firmato dal medesimo e recante il nome, il cognome, la residenza, la nazionalità e la data di nascita dei componenti la comitiva. 20)

(4) Il cliente sfornito di idoneo documento di identificazione al momento dell'arrivo può essere alloggiato previa comunicazione ai competenti organi di polizia statale.

18)
L'art. 15, comma 1, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), del D.P.P. 23 dicembre 2011, n. 45.
19)
L'art. 15, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2011, n. 45.
20)
L'art. 15, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, del D.P.P. 23 dicembre 2011, n. 45.