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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 11 (Servizi accessori)

(1) Fra gli altri servizi accessori che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge, possono essere prestati a favore della sola clientela alloggiata, sono anche comprese la fornitura di giornali, riviste, pellicole non impressionate e francobolli, nonché le prestazioni di wellness e beauty, che sono comunque accessorie rispetto alla prestazione principale ricettiva. 8)

8)
L'art. 11, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 agosto 2011, n. 30.