Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Testo unico e dalle altre disposizioni in vigore per la formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale provinciale, di cui alla legge provinciale, 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.