Pubblicato nel B.U. 3 giugno 1986, n. 23.
(1) Non sono ammessi a contributo gli acquisti e le opere, la cui spesa ammessa non superi 50 milioni, qualora il richiedente appartenga alla seconda categoria di cui nell'articolo 2, e 100 milioni, quando appartenga alla prima categoria, nonché in genere gli arredamenti e le macchine per gli uffici e gli arredamenti per gli appartamenti di servizio.