Pubblicato nel B.U. 3 giugno 1986, n. 23.
(1) Qualora sussistano condizioni, che aumentano sensibilmente i costi per la realizzazione delle opere previste negli articoli 9, 11 e 12 del presente regolamento e che devono essere accertati di volta in volta, la spesa ammessa può essere maggiorata fino alla misura del 30%.