Pubblicato nel B.U. 3 giugno 1986, n. 23.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano, con il presente regolamento di attuazione, determina i criteri per l'applicazione del regime di intervento a favore dell'agricoltura previsto dalla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito chiamata semplicemente legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4/bis della stessa.
(2) In particolare, il presente regolamento di attuazione stabilisce per le singole categorie di intervento previste dalla normativa in esame i criteri di ammissibilità delle domande e le misure per la concessione dei benefici.