Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) I funzionari incaricati dei controlli esaminano, quante volte occorra, le caratteristiche esteriori del materiale destinato alla moltiplicazione:
(2) Nel controllo in campo verrà posta attenzione sullo stato di coltura dei lotti e sullo stato sanitario esteriore del materiale (micosi, batteriosi, attacchi di insetti e virosi visibili) e si controllerà anche se la consistenza rilevata in campo corrisponde ai dati riportati nel registro del vivaio.
(3) Per il materiale etichettato va esaminata la corretta etichettatura; nei controlli va inoltre annotato di volta in volta il numero di piante controllate.