(1) Il trattamento giuridico ed economico del personale della RAS corrisponde a quello del personale provinciale salvo il disposto dell'articolo 14, lettera d), della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, e successive modifiche.
(2) In ordine all'inquadramento e al trattamento economico del personale della RAS vanno applicate con le stesse decorrenze le relative disposizioni della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, con apposite deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
(3) Per i dipendenti della RAS valgono le stesse qualifiche funzionali come previste per i dipendenti provinciali dall'articolo 36 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.
(4) Il primo inquadramento del personale in servizio della RAS nelle qualifiche funzionali avviene con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda con le stesse decorrenze previste dall'articolo 37 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.
(5) Le qualifiche funzionali di cui al terzo comma comprendono quei profili professionali che sono necessari ai sensi dei compiti attribuiti all'azienda e delle relative particolari esigenze, in base alla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso alla qualifica, in conservazione dell'organico dell'azienda.
(6) I profili professionali sono identificati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
(7) Ai sensi dell'articolo 38, secondo comma della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, il definitivo inquadramento del personale della RAS avviene con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
(8) Salvo ordinamento definitivo in base ai profili professionali, ai dipendenti cui è conferito dal Consiglio di amministrazione l'incarico dello svolgimento delle mansioni di coordinamento tecnico, è corrisposta l'indennità di coordinamento ai sensi dell'articolo 48 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.
(9) La pianta organica dell'azienda è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
(10) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione previste ai commi due, quattro, sei, sette e nove, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale. 6)