Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
(1) Le ammissioni degli ospiti al focolare vengono decise caso per caso dal competente primario del Centro di salute mentale, d'intesa con l' équipe.
(2) Possono essere ammessi solo quegli ospiti che siano in grado di utilizzare positivamente l'esperienza del focolare e per i quali sia prevedibile un reinserimento sociale.