(1) Al personale a contratto è di regola conferito il trattamento economico connesso alla qualifica di consigliere della gerarchia provinciale. Qualora esso abbia già precedentemente svolto attività professionale corrispondente od assimilabile alle funzioni affidate ed al titolo di studio posseduto, può essere attribuito il trattamento economico connesso alla qualifica di consigliere di Ia classe in caso di attività professionale almeno biennale, rispettivamente della qualifica di direttore di sezione in caso di attività professionale almeno quinquennale.
(2) Al personale tecnico (laureati in ingegneria o architettura) viene corrisposto inoltre un compenso non pensionabile nella misura dell'indennità annua speciale di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 2, liquidata al personale di pari trattamento economico della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi tecnici addetto alla Ripartizione "Piano territoriale ed edilizia sociale". Tale compenso è liquidato posticipatamente in unica soluzione dopo la scadenza del periodo contrattuale qualora effettivamente adempiuto.
(3) Al personale a contratto addetto alle relazioni pubbliche ed iscritto nell'albo dei giornalisti - elenco professionisti od elenco pubblicisti - può essere attribuito in luogo del trattamento di cui al primo comma il trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.
(4) Qualora le mansioni o funzioni affidate al personale a contratto comportino la prestazione di un orario di servizio inferiore a quello in atto per il rimanente personale provinciale, i trattamenti di cui sopra sono concessi in proporzione all'orario.
(5) In casi eccezionali che devono essere adeguatamente motivati, la Giunta provinciale può stabilire in luogo dei trattamenti di cui sopra, con esclusione pure del compenso previsto dal secondo comma del presente articolo, un compenso globale, fissato in relazione alla importanza dei compiti affidati.