Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quarto di una mensilità di stipendio di livello in godimento di cui all'articolo 53, lettera a), e dello stipendio di base di cui all'articolo 71, lettera a) e non può avere durata superiore a sei mesi. In caso di ingiustificata assenza dal servizio o abbandono dello stesso, oltre alla sanzione disciplinare, il trattamento economico complessivo è ridotto in proporzione al periodo di assenza. In caso di riduzione dello stipendio gli oneri previdenziali e sociali sono computati sull'intera retribuzione.
(2) La riduzione dello stipendio è inflitta per: