Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Gli enti dei comparti di cui all'articolo 1 definiscono, sentite le organizzazioni sindacali a livello di comparto, il codice degli obblighi di servizio e di comportamento del personale ai sensi dell'ordinamento del personale, ispirandosi ai seguenti principi:
(2) Il codice degli obblighi di servizio e di comportamento è portato a conoscenza del personale mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e viene consegnato al personale all'atto dell'assunzione. Il codice è, inoltre, da portare a conoscenza di tutto il personale mediante circolare interna e consegna di copia su richiesta.