Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Le domande di acconto sul trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 3 vanno presentate all'amministrazione di appartenenza entro il 31 marzo di ogni anno, corredate da idonea documentazione concernente la spesa sostenuta e da sostenersi ovvero le minori entrate.
(2) Le domande sono accolte nella stessa misura percentuale della spesa messa in relazione alle disponibilità dell'apposito stanziamento in bilancio.
(3) La liquidazione dell'acconto avviene sulla base delle spese sostenute o da sostenersi, comprovate da idonea documentazione.
(4) In caso di erogazione dell'acconto sul trattamento di fine rapporto non giustificata in tutto o in parte da idonea documentazione di spesa, da presentarsi entro dodici mesi dalla liquidazione dello stesso viene disposto il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, anche con trattenute non superiori al quinto del trattamento economico in godimento. Per oneri di studio dei figli è da presentare solamente il relativo certificato di iscrizione.
(5) Le spese ammissibili per la concessione dell'acconto devono essere posteriori alla data di presentazione della domanda, o anteriori di non più di un anno rispetto alla data stessa.