Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Un acconto sul trattamento di fine rapporto viene concesso al personale a tempo indeterminato o determinato con almeno otto anni di servizio, o riconosciuto tale, presso gli enti di cui all'articolo 1, su richiesta giustificata dalla necessità di:
(2) L'acconto di cui al comma 1 può essere concesso inoltre in caso di estinzione anticipata, anche parziale, di un mutuo ipotecario per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione e sempre che il mutuo residuo da estinguere non sia inferiore a quattro mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda.
(3) L'acconto di cui al comma 1, lettera b), può essere concesso una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
(4) Gli acconti di cui al comma 1 non possono superare l'ottanta per cento del trattamento di fine rapporto maturato alla data della domanda di acconto e comunque non possono superare l'importo lordo di lire ottanta milioni.