(1) Nel bilancio di previsione annuale della Provincia viene iscritto un apposito fondo destinato a premi di produttività che la Giunta provinciale può concedere, su proposta del membro di Giunta preposto, previo parere del Nucleo di valutazione e sentite le organizzazioni sindacali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) migliore utilizzo delle risorse umane, finanziare e strumentali e conseguente riduzione dei costi;
- b) raggiungimento di un più elevato livello di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, con particolare riferimento alle esigenze e alla soddisfazione dell' utenza;
- c) svolgimento di ulteriori compiti mediante una maggiore produttività del personale a disposizione.
(2) Gli obiettivi di cui al comma 1, i parametri di valutazione, nonché i premi connessi, vengono preventivamente confrontati con i dirigenti. I dirigenti sono tenuti a coinvolgere il personale o una rappresentanza dello stesso della rispettiva struttura.
(3) La liquidazione del premio avviene su richiesta del dirigente individuato ai sensi del comma 2 previa attestazione da parte dello stesso sul raggiungimento degli obiettivi concordati ed indicazione del personale coinvolto e dei premi spettanti. Il Nucleo di valutazione verifica a campione o su richiesta della Giunta provinciale il raggiungimento degli obiettivi concordati.
(4) Il premio di produttività di cui al presente articolo non può essere attribuito al personale, da individuare con relazione motivata del direttore preposto, che non abbia contribuito, direttamente o indirettamente, in modo soddisfacente al raggiungimento degli obiettivi del servizio di appartenenza.