(1) Per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1995 al personale in servizio nel medesimo periodo sono corrisposti al 31 dicembre 1995 a titolo di parziale aumento dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16,i seguenti importi una tantum non conglobabili nello stipendio:
IX° liv. retrib.: lire 2.000.000
X° liv. retrib.: lire 2.800.000
XI° liv. retrib. e
2. dirigenza: lire 3.700.000
(2) Per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 maggio 1996 al personale in servizio nel medesimo periodo sono corrisposti al 31 maggio 1996 a titolo di parziale aumento dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, i seguenti importi una tantum non conglobabili nello stipendio:
IX° liv. retrib.: lire 800.000
X° liv. retrib.: lire 1.200.000
XI° liv. retrib. e
2. dirigenza: lire 1.600.000
(3) Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti al personale medico in proporzione ai mesi di servizio prestato.
(4) A decorrere dal 1° giugno 1996 l'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, è corrisposta quale indennità provinciale al personale dell'area medica delle aziende speciali unità sanitarie locali nella misura del 35%, calcolata sullo stipendio mensile lordo, e sul trattamento di anzianità (comprensivo delle classi e scatti) ed è conglobata nello stipendio mensile lordo.
(5) L'indennità provinciale del 35% di cui al comma 4 è scorporata dallo stipendio mensile lordo in godimento ai fini del calcolo delle quote individuali risultanti dall'applicazione della legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50.