(1) Al personale del Corpo forestale provinciale spetta un'indennità di servizio forestale mensile, in analogia a quella spettante al Corpo forestale dello Stato per compiti analoghi, nella misura del 16 per cento, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza. Per ogni biennio di effettivo servizio nel Corpo forestale la percentuale di cui sopra è aumentata di un punto, fino alla percentuale massima del ventotto per cento.
(2) Il personale del Corpo forestale provinciale, nonché il personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26, in servizio all'entrata in vigore del presente contratto, continua a percepire, in sostituzione dell'indennità di cui al comma 1, l'indennità mensile pensionabile nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'indennità di cui al presente comma è aumentata nella misura corrispondente all'aumento degli stipendi iniziali del livello retributivo inferiore del personale provinciale per la rispettiva qualifica funzionale.
(3) Al personale che per effetto dell'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26, percepisce un'indennità mensile pensionabile in misura inferiore all'indennità del 28 per cento di cui al comma 1 del presente articolo viene attribuita l'indennità ai sensi del comma 1 in misura percentuale comunque non inferiore all'indennità finora percepita. Gli aumenti biennali previsti dal comma 1 maturano con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto.
(4) L'incremento dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è mantenuto a titolo di assegno personale. Al personale provinciale, in quanto già tenuto al rispetto dell'orario ordinario di lavoro di 38 ore previsto per la generalità del personale provinciale, non spetta, a partire dall'istituzione della stessa, il predetto incremento.
(5) Al personale che finora non percepiva l'indennità pensionabile di cui al comma 1 tale indennità viene attribuita nella misura iniziale corrispondente al 16%, salvi gli aumenti che maturano nei bienni successivi ai sensi del comma 1.
(6) L'indennità di cui ai commi 1 e 2 retribuisce:
- a) i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse all' espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, di agente di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa;
- b) la responsabilità ed i rischi derivanti dall' indossamento dell'uniforme e dal porto d'armi;
- c) la continua reperibilità per consulenze ed informazioni dell' utenza;
- d) il servizio di reperibilità per ogni situazione di emergenza o pericolo che richiede l' intervento o l'appoggio del Corpo forestale provinciale;
- e) l' onere ed il rischio derivanti dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio.
(7) Il personale del Corpo forestale provinciale che per ragioni di salute viene inquadrato in un profilo professionale non facente parte del Corpo forestale, continua a percepire l'indennità di servizio forestale a titolo di assegno ad personam.