Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) Al personale di altri enti, comandato alla Provincia o a enti dipendenti dalla stessa o messo a disposizione, spettano, oltre al trattamento economico fisso e continuativo in godimento, le indennità e competenze accessorie previste per il personale provinciale. Tali indennità sostituiscono la retribuzione accessoria prevista presso l'ente di appartenenza e che non abbia carattere fisso e continuativo in quanto collegata a prestazioni specifiche.
(2) Al personale di cui al comma 1, viene attribuito, inoltre, un compenso accessorio per l'eventuale maggiore carico dell'orario di lavoro previsto presso la Provincia nonché per lo svolgimento di particolari compiti non già retribuiti sulla base dello stipendio in godimento.
(3) Al personale provinciale comandato ad altri enti od ad essi messo a disposizione, può essere estesa, al fine della parità di trattamento, la specifica disciplina di settore prevista nei contratti collettivi, compresa la retribuzione accessoria collegata allo svolgimento di compiti particolari ed alla produttività individuale e di gruppo.