(1) In caso di effettive esigenze di servizio i dipendenti provinciali sono tenuti alla prestazione di lavoro straordinario, in base ad una relativa autorizzazione e nel limite individuale previsto.
(2) La Giunta provinciale stabilisce annualmente, sentite le organizzazioni sindacali, in base alle motivate richieste delle singole strutture organizzative e nel rispetto dei fondi stanziati in bilancio, il contingente complessivo di ore straordinarie il cui ammontare non può eccedere la misura di 30 ore annue per ogni dipendente provinciale in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
(3) Il limite individuale annuo di lavoro straordinario è fissato in 180 ore. Tale limite può essere aumentato in caso di particolari esigenze di servizio fino a 300 ore annue.
(4) In deroga al limite individuale annuo di cui al comma 3 vengono fissati i seguenti limiti individuali per le sottoindicate categorie di personale:
- a) segretari particolari: 480 ore annue;
- b) autisti assegnati all' autorimessa centrale dell'Economato: 700 ore annue;
- c) personale ausiliario addetto alle attività extrascolastiche: 500 ore annue;
- d) personale impiegato in interventi d' urgenza per calamità naturali o altri soccorsi d'urgenza: 500 ore annue.
(5) Prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 20 ore mensili con possibilità di recupero possono essere autorizzate dai direttori competenti in caso di necessità ed in eccedenza al contingente complessivo di cui al comma 2.
(6) Il recupero è comunque consentito entro un anno dalla prestazione del lavoro straordinario. Il personale dell'amministrazione scolastica deve effettuare il recupero nei periodi più compatibili con l'attività scolastica.