(1) L'istituzione di mense o di servizi di refezione aziendali, la stipulazione di convenzioni con esercizi alberghieri o imprese specializzate nel settore nonché l'importo a carico del personale vengono disciplinati nel contratto di comparto. In ogni forma, diretta o indiretta, del servizio mensa, compresa quella mediante buoni pasto, deve essere garantito che una parte del costo reale complessivo del singolo pasto sia a carico del personale beneficiario. Nel contratto di comparto deve essere garantito che il personale con non meno di sei ore lavorative giornaliere possa usufruire del servizio mensa o di un servizio sostitutivo per almeno un pasto. Per casi particolari può essere derogato dal limite delle sei ore lavorative.
(2) Al personale che ha diritto al pasto deve essere concesso il tempo necessario per il consumo del pasto.
(3) I servizi di refezione, inclusi quelli scolastici, possono, in quanto compatibili, essere utilizzati anche dal personale di altri enti sulla base di apposita convenzione.
(4) La quota del buono pasto a carico dell'Amministrazione, è annualmente e con inizio dall'anno 2008, adeguata nella misura percentuale corrispondente al tasso tendenziale d'inflazione rilevato per l'anno precedente dall'ASTAT per il Comune di Bolzano per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
(5) L'adeguamento annuale di cui al comma 4 non si esegue, se la quota del buono pasto a carico dell'Amministrazione ammonta ad 5,00 o importo superiore.