Pubblicato nel B.U. 14 ottobre 2003, n. 41.
(1) In caso di conferimento di un incarico dirigente presso uno degli enti di cui all'articolo 1 il relativo personale dirigente viene inquadrato secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del C.C.I. del 01.08.2002. In sede di determinazione dell'indennità di funzione sarà tenuto conto della parte dell'indennità di funzione già trasformata in elemento fisso e continuativo di retribuzione.
(2) Tra gli enti di cui all'articolo 1 possono essere stipulati anche appositi accordi per consentire l'utilizzo a tempo determinato di proprio personale, anche non dirigente, da parte dell'altro ente per la copertura di posizioni dirigenziali ai sensi della relativa normativa e previo consenso dello stesso.