(1) Il personale dirigente con prole convivente fino al compimento del 16. anno d'età può optare, ai sensi e con i limiti e benefici previsti dell'articolo 45, comma 7, del C.C.I. del 01.08.2002, per un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro non inferiore al 75% dell'orario previsto per il personale dirigente a tempo pieno. 2)
(2) Il personale dirigente può, inoltre, chiedere, in alternativa alla misura massima del congedo parentale e dell'aspettativa per il personale con prole di cui agli articoli 37 e 45 del contratto collettivo intercompartimentale dell'1.08.2002, il permesso per motivi educativi ai sensi dell'articolo 47 del contratto medesimo.
(3) Al personale dirigente con prole convivente fino al compimento del 16. anno d'età può essere concesso un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro non inferiore al 75% dell'orario previsto per il personale dirigente a tempo pieno in quanto compatibile con le esigenze di servizio. L'amministrazione può disdire il relativo rapporto in ogni momento rispettando un termine di preavviso di 60 giorni. 3)
(4) Il trattamento economico del relativo rapporto di lavoro a tempo parziale viene ridotto in proporzione.
(5) Nel contratto di comparto vengono previste forme di orario di lavoro flessibile che consentano di conciliare, nel rispetto prioritario delle esigenze di servizio, le esigenze familiari con le esigenze di servizio connesse con l'incarico dirigenziale.
(6) Al personale dirigente delle aziende sanitarie non preposto ad una struttura dirigenziale può essere concesso ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo anche un rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore al 50% dell'orario previsto per personale dirigente a tempo pieno. L'applicazione del presente comma rimane esclusa per i responsabili di strutture semplici.