(1) È considerato rapporto di lavoro a tempo parziale un rapporto di lavoro che prevede un orario di lavoro non inferiore di 50% di quello previsto per il personale medico a tempo pieno. Esso viene costituito, modificato e risolto con contratto di lavoro individuale ai sensi dell'articolo 10 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002.
(2) L'orario di lavoro a tempo parziale deve tenere conto delle esigenze dell'azienda e può essere articolato nei seguenti modi:
- articolazione orizzontale: l'orario di lavoro è diviso su 5 o 6 giorni lavorativi per settimana.
- articolazione verticale: L'orario di lavoro è diviso e limitato a periodi predeterminati per settimana, mese oppure anno (per esempio: per il tempo parziale con 50% di orario di lavoro: 2,5 giorni alla settimana, 2 settimane al mese, un mese alternato, etc.).
- articolazione individuale: nel contratto di lavoro individuale può essere concordata una particolare articolazione dell'orario di lavoro o una durata media settimanale effettuata su periodo plurisettimanali fino ad un limite di 12 mesi
(3) Le modalità e procedure di accesso al rapporto a tempo parziale sono regolamentate a livello aziendale.
(4) Fatta salva la disposizione di cui al comma successivo, il personale medico con incarico di responsabile di struttura semplice, di direttore di struttura complessa nonché di sostituto direttore di struttura complessa è escluso dall'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale.
(5) Il personale medico con incarico di responsabilità di struttura semplice con prole convivente, collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002, può optare, ai sensi e con gli effetti e benefici del comma 7 del predetto articolo 45, per un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro del 75% dell'orario previsto per il tempo pieno.
(6) Il personale medico con rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere, di norma, autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di rispettive esigenze di servizio può essere concordata, in via transitoria, la prestazione di un massimo di 133 ore straordinarie all'anno. Le predette ore devono essere recuperate nell'arco dello stesso anno della loro prestazione. Qualora per comprovate e gravi esigenze di servizio non fosse possibile procedere al recupero dello ore, le stesse saranno retribuite quali ore straordinarie ovvero verranno accreditate alla banca ore istituita ai sensi del presente contratto.
(7) Il personale medico con rapporto di lavoro a tempo parziale non è ammesso alla prestazione di ore aggiuntive di cui all'articolo 39.