Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 8 aprile 2003, n. 14.
(1) A decorrere dal 1° settembre 2002 al personale medico viene corrisposta l'indennità di specificità medica e veterinaria che assorbe le precedenti indennità medica specialistica e di dirigenza, escluso rispettivamente l'aumento per i "modulisti", nonché l'indennità differenziata di responsabilità primariale. Essa è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità.
(2) Sono fissati i seguenti importi annui lordi:
Ai fini della determinazione dell'effettiva anzianità di servizio si tiene conto anche del periodo svolto in qualità di aiuto, di assistente, di assistente in formazione e di medico di I livello.
(3) Al personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale B, spetta l'indennità nella misura corrispondente all'indennità specialistica medica e veterinaria e dell'indennità di dirigenza percepita prima dell'entrata in vigore del presente contratto.