(1) Il personale di cui all'articolo 1 viene inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, nei livelli retributivi della rispettiva qualifica funzionale di appartenenza, determinati all'articolo 69, comma 1 del contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2001-2004 del 1 agosto 2002.
(2) L'inquadramento nel livello retributivo inferiore o superiore avviene nel rispetto del maturato economico formato:
- a) dallo stipendio mensile spettante per livello, classi e scatti, compresi l'indennità provinciale del 35 per cento, il salario di omogeneizzazione e la quota percentuale dell'ex-fondo "D" così determinata:
- - 0% con meno di 3 anni di effettivo servizio
- - 50% da 3 a meno di 8 anni di effettivo servizio
- - 80% da 8 a meno di 16 anni di effettivo servizio
- - 100% da 16 o più anni di effettivo servizio
Per la determinazione dell'effettivo anno di servizio si tiene conto dei servizi prestati presso una delle aziende sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.
- b) dall'indennità di incremento dell'utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, se spettante;
- c) dall'indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti, di cui all'articolo 57, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, se spettante. In caso di inquadramento in un livello retributivo cui corrisponda un'indennità integrativa speciale di importo inferiore a quella in godimento, la relativa differenza è aggiunta al maturato economico.
(3) Qualora la differenza tra il maturato economico stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 e lo stipendio di livello attribuito in sede di inquadramento superi il 50 per cento dell'importo corrispondente alla classe del rispettivo livello retributivo inferiore (3 per cento), tale maggiore importo viene detratto fino a concorrenza dal fondo - "D" di cui al comma 1, lettera a). Qualora la relativa differenza sia, invece, inferiore al 50 per cento dell'importo corrispondente alla classe medesima, il fondo - "D" di cui al comma 1, lettera a) viene aumentato per l'importo necessario per raggiungere il 50 per cento dell'importo corrispondente alla classe di cui sopra.
(4) Ai fini del comma 3 l'ex fondo - "D" viene trasformato in assegno ad personam e viene ridotto in sede di attribuzione di ogni nuova posizione connessa con la progressione economica nel livello di appartenenza per il valore corrispondente al 50 per cento della maggiorazione economica derivante dall'attribuzione della nuova posizione di livello.
(5) In sede di attribuzione del nuovo trattamento economico non vengono presi in considerazione i periodi di servizio che hanno già avuto riflessi sul trattamento economico presso gli enti di cui all'articolo 1 del contratto collettivo di intercomparto del 29 luglio 1999 con successive modifiche.
(6) Il presente articolo si applica anche al personale dirigenziale assunto in servizio dopo il 1° gennaio 2002. Essi vengono inquadrati con la data della loro assunzione effettiva.