(1) Per il personale infermieristico, operatore tecnico addetto all'assistenza, operatore tecnico addetto all'assistenza psichiatrica, operatore socio sanitario e assistente sociale, operante nei seguenti servizi con assistenza diretta a pazienti in gravi condizioni psicofisiche: psichiatria, centro medico sociale (assistenza AIDS), settore infettivi, rianimazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, spetta il diritto di usufruire del congedo straordinario per la rigenerazione psicofisica ai sensi della previgente disciplina.
(2) Dopo la fruizione dell'aspettativa il personale può o
- a) fruire un' ulteriore volta dopo quattro anni di servizio nei reparti o servizi sudetti dell'aspettativa di 3 mesi o
- b) optare per la concessione di un graduale aumento del congedo ordinario di un giorno per ogni anno di effettivo servizo, a partire dal terzo, considerando per il calcolo gli anni di servizio effettivamente svolti al momento dell' opzione.
- c) Nel caso di cui alla letterea a) al personale, dopo la fruizione del ulteriore aspettativa, spettano quelli ulteriori giorni di congedo ordinario di cui alla lettera b) risultanti dal servizio effettivamente prestato.
(3) Il relativo beneficio è progressivamente cumulabile e può essere fruito nel corso del periodo di servizio o alla fine dello stesso.
(4) Il suddetto beneficio rimane fermo, anche se gli ulteriori giorni di congedo relativi a più anni, saranno fruiti in forma cumulativa.
(5) In caso di interruzione del rapporto di lavoro per almeno un anno decorre un nuovo periodo di calcolo.
(6) Al personale presso i reparti e servizi di cui al comma 1, che cambia datore di lavoro, può essere concesso il congedo in rapporto al servizio effettuato o essere corrisposti i giorni di congedo ordinario non fruiti.
(7) Il personale presso i reparti e servizi di cui al comma 1, trasferito presso un'altra unità operativa all'interno dell'azienda, per la quale non è previsto il congedo straordinario per la rigenerazione psicofisica, può fruire del congedo in rapporto al servizio effettivamente svolto tenuto conto che a quattro anni di servizio corrispondono 3 mesi di congedo straordinario per la rigenerazione psicofisica.
(8) Al personale che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trova in aspettativa per la rigenerazione psicofisica ai sensi della previgente normativa spetta il diritto di usufrire della restante parte di aspettativa spettante.
(9) A livello aziendale possono essere individuate altre unità organizzative e profili professionali ai quali può essere concessa l'aspettativa di cui al comma 2, lettera b).