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In vigore al: 11/09/2012

a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 1 (Titoli per la formazione della graduatoria)

(1) I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:

I – Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza:................................................................p. 2,00.
  • b)  specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza:................................................p. 0,50
  • c)  attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dall' articolo 5 della legge provinciale 22.11.2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni:
    .................................................................................................................................p. 12,00

II – Titoli di servizio

  • a)  Attività di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell' articolo 48 della legge 833/78 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e dell'articolo 7/bis della legge provinciale 26.08.1993 n. 14, compresa quella svolta in qualità di associato:
    per ciascun mese complessivo:........................................................................................p. 0,20
    Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività svolta nell'ambito della provincia di Bolzano
  • b)  attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il servizio sanitario nazionale o provinciale solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi. (Le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni):
    per ciascun mese complessivo:..........................................................................................p. 0,20
  • c)  servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e nell' emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività:ààà.......................................................................................................................p. 0,20
  • d)  attività programmata nei servizi territoriali o di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi dell' accordo nazionale o provinciale: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività:
    ..................................................................................................................................... p. 0,05
  • e)  attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni, Province, dalle Aziende o dai Comprensori: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività:
    ......................................................................................................................................p. 0,20
    (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore);
  • f)  servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese:
    ............................................................................................................................................. p. 0,05
  • g)  servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese ..............................................p. 0,10
    Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio civile è svolto in concomitanza di incarico conferito dal Comprensorio ai sensi del presente Accordo e, comunque solo per il periodo concomitante con tale incarico.
  • h)  attività di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni consecutivi: per ciascun mese complessivo: .................................. p. 0,10
  • i)  Attività di medico addetto all' assistenza sanitaria nelle carceri, sia a tempo indeterminato che di sostituzione, per ogni mese di attività:
    ...............................................................................................................................................p.0,20
  • j)  medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun mese: ..................................................... p. 0,05
  • k)  servizio effettivo di medico di assistenza primaria, nella continuità assistenziale, di emergenza territoriale, svolto in paesi dell' Unione Europea, ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n. 38, della legge 10 luglio 1960 n. 735 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale 1° settembre 1988 n. 430:
    per ciascun mese complessivo:....................................................................................................... p. 0,20

III - Punti per la residenza

  • l)  attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda per la copertura delle zone carenti;
  • m)  attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell' ambito della Provincia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per la copertura delle zone carenti;

(2) Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio si procede secondo le seguenti modalità:

relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale, al servizio di assistenza medica stagionale nelle località turistiche, alla medicina dei servizi e alle attività programmate per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a 96; qualora il medico svolga meno di 96 ore per più mesi, tali ore vengono sommate e divise per 96; il resto, qualora risulti superiore a 48, viene valutato come mese intero.

(3) Relativamente agli altri titoli di servizio, i giorni di servizio prestati nell'arco dell'anno vengono sommati e divisi per 30; il resto, se superiore a 15 giorni, viene valutato come mese intero.

(4) I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.

(5) A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine la minore età, il voto di laurea e infine l'anzianità di laurea.

(6) Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.

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