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In vigore al: 11/09/2012

a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 57 (Norme finali)

Norma finale n. 1: I sanitari che risultano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati con il Comprensorio sono confermati nel rapporto convenzionale salvo l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità.

Norma finale n. 2: Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo o su problematiche riguardanti l'applicazione di talune regole o istituti, le parti firmatarie si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente la questione. A tal fine la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Norma finale n. 3: Le parti convengono che per la durata del presente accordo o comunque fino a quando si procederà a successiva elezione di nuovi rappresentanti medici, vengano confermati i componenti medici dei Comitati di cui agli articoli 9 e 10 attualmente in carica.

Norma finale n. 4: Le parti concordano che, ai fini del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 26, 2° comma, lettera e), dovrà essere specificata dall'Ente richiedente il tipo di attività sportiva svolta. Si precisa inoltre che nel concetto di "attività sportiva non agonistica" non rientrano le attività ludiche e spontanee (ad esempio gite o feste scolastiche) e le lezioni di educazione fisica rientranti queste ultime nei programmi scolastici e aventi diversa regolamentazione.

Norma finale n. 5: Le parti concordano che eventuali temporanei e saltuari malfunzionamenti relativi a problemi tecnici di telefoni cellulari e/o apparecchiature di segreteria non siano passibili di contestazione al medico di medicina generale, ma solo esclusivamente di segnalazione.

Norma finale n. 6: Le parti si impegnano a definire in un accordo separato le modalità dell'ulteriore informatizzazione degli studi dei medici di medicina generale e le modalità dell'utilizzo di una smart card da parte dei pazienti.

Norma finale n. 7: Ai sensi dell'articolo 42, lettera C) i seguenti comuni sono disagiatissime sedi: Anterivo, Trodena Lauregno, Proves, Senale - S. Felice, Moso in Passiria, Predoi.

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