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In vigore al: 11/09/2012

a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 52 (Continuità assistenziale festiva e prefestiva nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)

(1) In ogni distretto o ambito territoriale la continuità assistenziale festiva e prefestiva è svolta a turno - gratuitamente a favore dei cittadini iscritti al servizio sanitario provinciale - da medici di medicina generale ivi iscritti e/o da medici non convenzionati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, ove esista la difficoltà oggettiva di organizzare la continuità assistenziale stessa. La remunerazione delle visite richieste da cittadini non iscritti al servizio sanitario provinciale avviene secondo le modalità di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 8, 9,10 e 11 del presente contratto.

(2) Con decorrenza 1° gennaio 2008 il compenso orario spettante al medico di medicina generale di turno ammonta a Euro 16,70.

(3) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B vengono notulate dal medico al Comprensorio.

(4) Per adeguarsi retroattivamente alle aliquote contributive previste a livello nazionale con decorrenza 1° gennaio 1999, sui compensi di cui agli artt. 51 e 52 ed eventuali compensi per prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B), il Comprensorio versa con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15.10.1976 e successive modificazioni, nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con analoghe cadenze e modalità previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina del rapporto con i medici di medicina generale;

(5) Il Comprensorio versa all'ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo analogo a quanto previsto nell'accordo collettivo nazionale sui compensi di cui agli articoli 51 e 52, affinchè questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza e puerperio, anche in relazione alla legge 379/90.

(6) I Comprensori provvederanno alla comunicazione dei nominativi dei medici di turno al servizio d'emergenza 118.

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