(1) Il personale medico inquadrato nella fascia funzionale A può optare per il rapporto di lavoro non esclusivo e cioè per l’attività libero professionale extramuraria ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1/bis della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche.
(2) Le domande per il passaggio al rapporto non esclusivo, così come le revoche dell’opzione all’esercizio della libera professione extramuraria, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e producono effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
(3) L’eventuale rapporto di lavoro non esclusivo comporta comunque per i dirigenti di cui al comma 1, la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.
(4) L'incarico di direzione di struttura semplice o complessa, eventualmente ricoperto dal personale medico che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo, può essere revocato da parte del Direttore Generale dell'Azienda.
(5) Per la durata del rapporto di lavoro non esclusivo, al rispettivo personale medico, oltre ad essere inibita l’attività libero-professionale intramuraria, non compete l’indennità di esclusività e l’indennità di risultato.
Sezione III