(1) A decorrere dal 1° gennaio 2009 al personale medico viene corrisposta un'indennità di risultato annuale nella misura massima del 22 per cento dello stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale, dell’indennità integrativa speciale, dell’indennità per l’uso della lingua ladina, dell’indennità di specificità medica e veterinaria, dell’indennità di posizione fissa storica e del trattamento di posizione annui in godimento, esclusa la 13a mensilità. All'inizio dell'anno l'azienda assegna alle singole strutture dirigenziali il rispettivo fondo per l'indennità di risultato sulla base degli obiettivi, dei programmi e progetti preventivamente concordati.
(2) La misura dell'indennità di risultato del singolo viene concordata all'inizio dell'anno di riferimento tra il personale medico ed il preposto competente, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 19 del contratto collettivo 13 marzo 2003 nonché, in particolare:
- della quantità e complessità dei programmi, progetti e obiettivi concordati all'inizio dell'anno;
- della gestione di ulteriori particolari compiti se non già appositamente retribuiti;
- del grado di miglioramento di standards di qualità e grado di soddisfazione dell'utenza;
- dell'esperienza professionale dimostrata nella gestione delle risorse umane ed organizzative a disposizione.
(3) In caso di valutazione soddisfacente rispetto al raggiungimento degli obiettivi concordati, ai dirigenti sanitari, per la durata del presente contratto, viene garantita un'indennità dell' 8 per cento del trattamento di cui al comma 1. Per la valutazione dei responsabili di struttura semplice, direttori di struttura complessa, di dipartimento, di presidio ospedaliero o di area nonché dei direttori sostituti si tiene conto anche dell'espletamento dei compiti dirigenziali.
(4) Al personale medico viene corrisposto un acconto mensile del 70 per cento della retribuzione di risultato concordata ed il relativo conguaglio viene effettuato, previa verifica, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Qualora al momento della verifica annuale il risultato non fosse raggiunto o fosse raggiunto soltanto in parte l'azienda provvederà a recuperare la parte non spettante.
(5) Ai fini dell’assegnazione dell’indennità di risultato di cui al presente articolo, all’Azienda Sanitaria sono assegnati due appositi fondi, uno per il personale medico, corrispondente all’ 11,8 per cento ed uno per i direttori di struttura complessa ed ai responsabili di dipartimento, corrispondente al 15 per cento dello stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale, dell’indennità integrativa speciale, dell’indennità per l’uso della lingua ladina, dell’indennità di specificità medica e veterinaria, dell’indennità di posizione fissa storica e del trattamento di posizione annui in godimento, esclusa la 13ma mensilità, corrisposto al personale medico nell’anno che precede quello in cui è corrisposta l’indennità di risultato. Tali fondi sono aumentati degli oneri sociali.