(1) Ai responsabili di strutture semplici spetta per la durata dell’incarico, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un’apposita indennità di funzione annuale.
(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore del ruolo unico di fascia funzionale A. Essa spetta per 13 mensilità e viene corrisposta mensilmente.
(3) I coefficienti attribuiti alle strutture semplici alla data di entrata in vigore del presente contratto vengono adeguati ai nuovi coefficienti compresi fra lo 0,375 e lo 0,675. In casi eccezionali il coefficiente può essere aumentato fino ad un massimo del 0,9. A tale fine i coefficienti in essere vengono moltiplicati per il coefficiente 0,75.
(4) Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto collettivo del 13 marzo 2003, al quale è stata assegnata la funzione di sostituto direttore di struttura complessa o la direzione di una struttura semplice oppure un’indennità individuale, in caso di revoca o mancato rinnovo della rispettiva assegnazione, viene corrisposto un assegno ad personam non riassorbibile nella misura della corrispondente indennità percepita al valore della stessa al 1 settembre 2002 ridotto dell’effettivo aumento stipendiale ottenuto con l’assegnazione della medesima, calcolato alla data del 01 settembre 2002. Per gli esempi esplicativi relativi all’applicazione del presente comma si rinvia all’allegato C.
(5) I precedenti commi del presente articolo si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.
(6) In caso di rinuncia da parte del personale medico alla direzione di una struttura semplice, alla funzione di sostituto direttore di struttura complessa oppure di rinuncia all’indennità di alta specializzazione (ex indennità individuale) nel periodo di cui all’articolo 2 comma 1, e nel caso in cui, lo stesso, dopo l’entrata in vigore del presente contratto ottenga un nuovo incarico o l’attribuzione dell’indennità di alta specializzazione, l’importo di cui all’articolo 17, comma 1, è assorbito dalla rispettiva indennità di funzione o indennità di alta specializzazione.
(7) L’indennità di funzione spettante ai responsabili di struttura semplice con incarico alla data di entrata in vigore del presente contratto è gradualmente trasformata in assegno personale, quale distinto elemento fisso e ricorrente di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale, con effetto dal 1 gennaio 2005, nella misura del 5 per cento per ogni anno di godimento dell’indennità. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di funzione.