(1) Per il personale medico di cui all’articolo 16, commi 3 e 4, l’importo erogato a titolo di ore programmate aggiuntive prima dell’entrata in vigore del presente contratto, depurato di due ore aggiuntive programmate che finanzieranno la nuova indennità di posizione fissa aggiuntiva (articolo 16, comma 3) viene così determinato e trasformato in assegno individuale:
valore delle restanti ore aggiuntive meno il 50 per cento della nuova indennità di esclusività fissata nelle misure previste al comma 3 dell’articolo 18, meno 2/38 del nuovo stipendio di livello comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale.
(2) Il risultato dell’operazione di cui al comma 1 costituirà il nuovo assegno individuale che non sarà assoggettato ai futuri aumenti generali della retribuzione fondamentale. Detto assegno, decurtato del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposto per 13 mensilità e non verrà riassorbito dai futuri incrementi economici.
(3) Per il personale medico assunto o riassunto in fascia funzionale B o in fascia funzionale A o passato dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A del ruolo unico dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo 13.03.2003, titolare di ore aggiuntive, il nuovo assegno individuale, se spettante, viene così determinato:
importo erogato a titolo di ore aggiuntive programmate meno il 50 per cento dell’indennità di esclusività meno 2/38 del nuovo stipendio di livello comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale meno l’indennità di posizione fissa aggiuntiva (articolo 16, comma 6).
(4) Il risultato dell’operazione di cui al comma 3 costituirà il nuovo assegno individuale che non sarà assoggettato ai futuri aumenti generali della retribuzione fondamentale. Detto assegno, decurtato del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposto per 13 mensilità e verrà gradualmente riassorbito per intero dai previsti aumenti individuali, nella misura del 50 per cento dello spettante, derivanti dalla progressione professionale di cui all’articolo 13 del presente contratto.
(5 ) Per gli esempi esplicativi relativi all’applicazione del presente articolo si rinvia agli allegati A – C - D.