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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 91)
Finanziamento in materia di turismo

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Pubblicata nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.

Art. 1 (Imposta comunale di soggiorno)

(1) Allo scopo di garantire e rafforzare la base di finanziamento degli incentivi al turismo, a partire dal 1° gennaio 2014 è introdotta l'imposta comunale di soggiorno a carico di coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della provincia di Bolzano. L’imposta è graduata e può ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,00 euro per notte di soggiorno, tranne nei casi di esenzione stabiliti dalla Giunta provinciale.

(2) Sono strutture ricettive ai sensi del comma 1 tutte le strutture in cui è dato alloggio verso compenso.

(3) Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sentiti il Consiglio dei comuni, l’organizzazione più rappresentativa degli esercenti nel campo del turismo e l’organizzazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche, sono determinati le gradualità dell’ammontare dell’imposta ed ogni altro aspetto necessario per l’attuazione in merito. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta comporta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è fissata nella misura del 5 per cento dell’importo non versato.

(4) Il gettito dell’imposta è assegnato alle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, a condizione che vengano rispettati i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.