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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 71)
Liberalizzazione dell'attività commerciale

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Pubblicata nel B.U. 20 marzo 2012, n. 20.

Art. 3 (Commercio al dettaglio nelle zone residenziali)

(1) Nelle zone residenziali il commercio al dettaglio è ammesso in conformità alla normativa edilizia ed alla destinazione urbanistica, ma senza alcuna restrizione delle superfici di vendita e dell’offerta merceologica.

(2) Nelle zone di recupero di cui all’articolo 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l’esercizio del commercio al dettaglio è ammesso anche in deroga agli articoli 27 e 28 della medesima legge provinciale e/o al piano di recupero per l’intera cubatura. In questo caso la destinazione urbanistica può essere modificata in “commercio al dettaglio” ai sensi dell’articolo 75, comma 2, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Cessata l’attività commerciale, questa destinazione urbanistica può essere cambiata solo in quella originale, nel rispetto delle quote previste per tale zona.

(3) Nelle zone residenziali di completamento e nelle zone di espansione il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Nelle zone di espansione, al momento della comunicazione dell’avvio dell’attività commerciale, almeno il 50 per cento della cubatura ammissibile nella zona deve essere già realizzato e destinato a fini abitativi.