(1) Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 22/bis (Riorganizzazione delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate)
1. Al fine di completare e ottimizzare l’organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia può autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere il prescritto controllo tecnico, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’individuazione delle imprese in possesso delle attrezzature, delle esperienze e conoscenze tecniche richieste per garantire un’elevata qualità del controllo tecnico in conformità alla normativa dell’Unione europea e alle vigenti prescrizioni tecniche, subordinando l’autorizzazione di cui al comma 1 ad una formazione specifica ed un esame di idoneità del responsabile preposto al controllo tecnico.
3. La ripartizione provinciale competente in materia provvede a periodiche ispezioni del controllo tecnico autorizzato, revocando immediatamente l’autorizzazione qualora vengano a mancare le condizioni per garantire la dovuta qualità del controllo tecnico.”