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In vigore al: 11/09/2012

t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 151)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 27 dicembre 2011, n. 52.

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Il comma 6 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, possono essere ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale, a condizione che la maggioranza dei soci operi nel territorio provinciale. Per produzione locale si intendono i prodotti agricoli prodotti in provincia di Bolzano.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, gli edifici devono essere progettati e realizzati in tutte le loro parti in modo tale da garantire, allo stato tecnologico attuale, le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale, da emanarsi anche nel rispetto dei principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. I requisiti di prestazione energetica sono da garantire per gli edifici di nuova costruzione, compresa la demolizione e ricostruzione, e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. Non sono invece richiesti per gli edifici sotto tutela storico-artistica o tutela degli insiemi, se i requisiti di prestazione energetica sono in contrasto con le esigenze di tutela della particolarità e dell’aspetto di questi edifici.”

(3) I commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

[“6. Ai fini dell’isolamento termico per garantire le prestazioni energetiche, definite ai sensi del comma 2, degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è permesso derogare nella misura massima di 20 centimetri alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, salvo quanto disposto dalla normativa di attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l'utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tal fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all'indice di area coperta previsti nel piano urbanistico, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza dal confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell'altezza della facciata della veranda.”] 5)

5)
Le modifiche previste dall’art. 26, comma 3, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.
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