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In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)

(1) Il comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis. Ad eccezione degli interventi elencati alle lettere a), i), e k) del comma 1 nonché delle domande di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, è obbligatorio acquisire il parere della Seconda commissione per la tutela del paesaggio.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni dalla sua presentazione.”

(3) La lettera n) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è soppressa.